Qualche tempo fa, ha avuto un grande risalto mediatico la notizia dell’accoglimento, da parte del Tribunale di Milano, del ricorso presentato dalla “Luisolve” S.r.l, società del noto youtuber Luis Sal, volto ad ottenere il sequestro della quota del 50% del capitale della “Muschio Selvaggio” S.r.l. – editrice dell’omonimo podcast – detenuta dalla Doom s.r.l., società riconducibile all’altrettanto noto rapper Fedez.
L’agenzia ANSA, per esempio, ha scritto che la decisione del Tribunale di Milano “rappresenta una delle poche pronunce edite in Italia sul funzionamento della clausola statutaria della “roulette russa”, contenuta nello statuto sociale della Muschio Selvaggio s.r.l.”.
L’espressione roulette russa, per i meno giovani e/o per i cinefili, rimanda ad una memorabile scena del film “Il cacciatore”, in cui l’attore Robert De Niro, nella parte di un soldato americano nel corso della guerra del Vietnam, viene catturato dai Viet Cong e costretto a puntare alla tempia di un commilitone una pistola a tamburo a sette colpi, caricata con un solo proiettile, dopo aver ruotato più volte casualmente il tamburo.
Questa scena, a ben vedere, rende molto bene il concetto di quella che, nel nostro caso, è una previsione che viene inserita negli accordi tra soci, elaborata nel mondo giuridico anglo-americano (si parla di clausola aliena) ed importata negli ordinamenti continentali europei, tra cui quello italiano.
Tale genere di previsioni, molto spesso, viene inserito in clausole redatte dagli studi legali secondo le drafting techniques anglo-sassoni per regolare la circolazione delle partecipazioni societarie (sale and purchase agreement) o gli accordi societari partecipativi (joint venture agreement).
Si tratta di clausole di buy-sell provision (letteralmente: previsione di acquisto/vendita), rivolte a superare possibili situazioni di stallo, che rischiano di bloccare l’impresa e che potrebbero portare persino allo scioglimento della società, tanto più probabile quando il capitale sociale sia pariteticamente ripartito fra due soci. Si parla, in particolare: di 1) stalemate, quando la situazione di stallo è per così dire ‘creata’ dagli stessi soci (si pensi, ad esempio, alla necessità di unanimità per talune decisioni); 2) deadlock, quando la situazione di blocco è destinata a realizzarsi in relazione a una situazione di fatto che può dipendere dalla stessa concentrazione paritaria delle partecipazioni (50%) in capo a due soci.
Di fronte a tali evenienze, può essere di interesse dei soci introdurre, per via statutaria, o attraverso la sottoscrizione di patti parasociali, appositi meccanismi di soluzione dello stallo, tra cui la russian roulette clause (indicata a volte come texas shoot-out clause, tradotta ‘a senso’ come clausola del cow boy).
Nella sua versione più semplice (c.d. simmetrica) la clausola russian roulette prevede che, al verificarsi di una situazione di stallo, ad entrambi i soci è attribuita la facoltà di fare all’altro socio un’offerta di acquisto della propria partecipazione, ad un prezzo liberamente indicato dall’offerente. Il socio destinatario dell’offerta, di fronte a tale iniziativa, può, altrettanto liberamente: a) accettare l’offerta, e quindi vendere la propria partecipazione al prezzo indicato dalla controparte; b) oppure, ‘ribaltare’ completamente l’iniziativa, ed acquistare lui la partecipazione del socio offerente, al prezzo che quest’ultimo aveva indicato.
La russian roulette, solitamente, viene inserita all’interno dei c.d. patti parasociali, ossia quegli accordi contrattuali tra soci, distinti dal contratto di società e dal relativo statuto, finalizzati a regolare il comportamento futuro che i sottoscrittori dei patti dovranno tenere durante la vita della società.
La caratteristica dei patti parasociali è che, a differenza delle previsioni statutarie, sono vincolanti esclusivamente per i sottoscrittori e non anche per la società ed i soggetti terzi, a cui non sono opponibili (per cui, ad esempio, se un socio, in violazione del divieto di cedere la propria partecipazione prima di un determinato termine, la vende anzitempo ad un terzo, l’operazione risulterà perfettamente valida, cosicché il terzo diverrà regolarmente socio, ma chi ha violato il patto sarà obbligato a risarcire gli altri soggetti con cui aveva sottoscritto tale patto).
Prima di “Muschio Selvaggio”, la giurisprudenza italiana si è occupata della russion roulette clause in un solo altro caso, recentemente definito dalla Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. I, 25 luglio 2023, n. 22375), in senso conforme alle due statuizioni adottate, nei precedenti gradi di giudizio, dai giudici di merito capitolini (Corte App. Roma, Sez. Imprese, 3 febbraio 2020, n. 782; Trib. Roma, Sez. Imprese [3^ Civ.], 19 ottobre 2017, n. 19708).
In tale altro caso, i Giudici della Suprema Corte, confermando le decisioni della Corte di Appello e del Tribunale di Roma, hanno affermato che «È valida ed efficace la c.d. russian roulette clause, ossia la pattuizione che, al verificarsi di una situazione di stallo societario – c.d. deadlock – attribuisca a ciascuno dei soci la facoltà di rivolgere all’altro un’offerta di acquisto della sua partecipazione ad un dato prezzo, con la corrispondente facoltà dell’oblato di accettare e, quindi, di vendere la propria partecipazione o, al contrario, acquistare per il medesimo prezzo la partecipazione del proponente.», precisando che «L’inserimento nei patti parasociali della detta clausola, volontariamente accettata dai soci contraenti, esclude la necessità di applicare il principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale, dettato, nella società per azioni, dagli artt. 2437-ter c.c., in caso di recesso del socio, e dall’art. 2437-sexies c.c., in caso di riscatto di azioni, tenuto altresì conto che il destinatario dell’offerta non versa in una situazione di soggezione pura a fronte dell’altrui diritto potestativo, ma fruisce a propria volta di un diritto di scelta», chiarendo inoltre che, proprio per tale motivo, «deve negarsi che la determinazione del suo contenuto sia rimessa all’unilaterale arbitrio di un socio a danno dell’altro» e deve invece concludersi che la russian roulette clause «non si pone in contrasto con le disposizioni dell’art. 1355 c.c. in tema di condizione meramente potestativa, dell’art. 1349 c.c. sulla determinazione/determinabilità dell’oggetto contrattuale nè contrasta con il divieto di “patto leonino” posto dall’art. 2265 c.c.».
La Corte di Cassazione, sul caso in esame, ha affermato un ulteriore principio.
Ha, infatti, stabilito che, «ove la clausola russian roulette sia contenuta in un patto parasociale [come nella vicenda in quel caso sottoposta all’esame dei Giudici], l’avvenuta pattuizione a opera delle parti esclude in radice che si possa parlare di abusività genetica della previsione, in quanto avente precipua funzione organizzativa all’ interno della società» . Invece, secondo la stessa Suprema Corte una tale abusività «sarebbe astrattamente predicabile in ipotesi di clausola contenuta nello statuto della società, e perciò imponibile al socio non in forza di un’autonoma pattuizione, bensì come mera conseguenza dell’ingresso in società»
Nel caso di “Muschio Selvaggio” S.r.l., a quanto risulta, Fedez, per primo, aveva offerto di acquistare il 50% della società detenuto da Luis Sal, il quale, però, aveva scelto di acquistare lui il 50% riconducibile a Fedez, che si era poi rifiutato di vendere sostenendo la nullità della clausola russian roulette.
Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 23 febbraio 2024, aveva disposto il sequestro cautelare della partecipazione societaria riconducibile a Fedez, sostenendo la legittimità di tale clausola, contenuta – ecco il punto – «nello statuto sociale della Muschio Selvaggio s.r.l.».
Non sapremo mai se, nel successivo giudizio di merito, lo stesso Tribunale, o eventualmente la Corte di Appello meneghina, ovvero, in ultima analisi, la Corte di Cassazione, sulla scia del precedente costituito dalla sentenza del 2023, avrebbero potuto ritenere che la clausola in questione, poiché non inserita in un patto parasociale sottoscritto tra Fedez e Lusi Sal, ma contenuta nello statuto della “Muschio Selvaggio” S.r.l.”, fosse affetta da “abusività genetica”, in quanto «imponibile al socio non in forza di un’autonoma pattuizione, bensì come mera conseguenza dell’ingresso in società».
I due contendenti, infatti, hanno deciso di definire la questione stragiudizialmente, siglando un accordo con cui la società riconducibile a Fedez, Doom s.r.l., ha ceduto il 50% del capitale della “Muschio Selvaggio” S.r.l. alla “Luisolve” S.r.l di Luis Sal, a fronte del pagamento del prezzo di 250mila Euro.
Quello che comunque si può dire, come considerazione finale, è che gli imprenditori che intendono costituire società paritarie, o che comunque vogliano utilizzare clausole aliene, dovrebbero porre estrema attenzione nella predisposizione di simili clausole e nella scelta di inserirle negli statuti o nei patti parasociali, avvalendosi di consulenti legali che sappiano ‘maneggiare’ le previsioni di origine anglo-americana, ma che abbiano anche maturato esperienza nella pratica, anche in sede giudiziale, del diritto societario italiano.